L’installazione e la modifica di impianti elettrici ed idraulici è attualmente disciplinata dal Decreto n.37 del Ministero dello Sviluppo Economico del 2008 modificato con un Decreto ministeriale nel 2010.
La normativa interessa qualsiasi tipo di edificio, a prescindere dalla sua destinazione d’uso. Il Decreto prevede che gli impianti debbano essere realizzati secondo la regola d’arte. Per essere considerato tale, l’impianto deve necessariamente conformarsi alle norme Uni, Cei e di tutti gli altri Enti di normalizzazione.

Dopo aver terminato l’esecuzione materiale dei lavori l’impresa installatrice dell’impianto avrà l’onere di rilasciare a favore del committente una dichiarazione in cui attesti che l’impianto è conforme alla normativa vigente. Tale documento, così come indicato del Decreto n.37 modificato dovrà contenere l’indicazione dei materiali impiegati, il progetto e tutta la modulistica indicata nel Decreto. In sostituzione della dichiarazione di conformità, in caso di acquisto o locazione di edifici ed impianti installati prima dell’entrata in vigore del Decreto n.37, è necessario emettere una dichiarazione di rispondenza. Quest’ultima dovrà essere redatta da un professionista del settore impiantistica iscritto al rispettivo albo di competenza professionale da almeno cinque anni.
Qualora i lavori vadano a modificare sono una parte dell’impiato elettrico o idraulico, il certificato di conformità riguarderà solo la parte sottoposta a modifica. Tuttavia dovrà essere valutata l’efficienza e la messa in sicurezza dell’impianto nel suo complesso.
La dichiarazione di conformità dovrà essere depositato presso lo Sportello Unico per l’edilizia appartenente al Comune in cui è ubicato l’impianto, entro il termine di trenta giorni dalla data in cui i lavori sono terminati. Una copia verrà poi inviata alla Camera di Commercio del Comune in cui opera l’impresa installatrice dell’impianto.
Il certificato di conformità oltre ad essere un elemento imprescindibile previsto dal Decreto n.37 del 2008 è necessario per l’allaccio di nuove utenze e per l’ottenimento del certificato di agibilità. Nel primo caso il soggetto committente avrà l’onere di inoltrare all’azienda una copia del certificato di conformità.
In capo al committente dei lavori d’ installazione o modifica di impianti elettrici o idraulici vi è in primis l’obbligo di affidare la manutenzione a soggetti ed imprese abilitate. Inoltre sarà tenuto a rispettare le prescrizioni indicate dall’impresa installatrice al fine di preservare lo stato d’integrità e di sicurezza dell’impianto stesso.
Qualora il soggetto committente non provveda a inoltrare la dichiarazione di conformità dell’impianto all’azienda fornitrice dell’utenza idrica o elettrica, quest’ultima, avrà la facoltà di poter sospendere la fornitura.                                                                                                                      Grazie allo sviluppo tecnologico da oggi è possibile monitorare da remoto i propri impianti elettrici, semplicemente dal proprio smartphone. L’unica necessità è stipulare un contratto ad esempio con un operatore internet che propone offerte veloci ed efficienti.  L ’attività di monitoraggio da remoto ha un duplice beneficio: da un lato permette di controllare possibili comportamenti anomali e quindi prevedere se possono in qualche modo innescare avarie e danni in futuro; dall’altro consente, qualora l’infrastruttura di monitoraggio lo preveda, di effettuare regolazioni a distanza, con un risparmio di tempo, costi e risorse.